Lo ha stabilito la Risoluzione numero 9 (n. 9/E) del 15 gennaio 2014 sull'Articolo 11 della legge 212 del 27 luglio 2000 relativa all'imposta di bollo su ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.
Il pagamento del ticket per l’assistenza sanitaria fa parte dei contributi obbligatori che non richiedono l'imposta di bollo, come risulta dall'Articolo 9 della Tabella B (Registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del DPR n. 642/1972, che riporta le seguenti parole:
Nell'ambito dell'esenzione marca da bollo
"devono essere ricondotte anche le ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario, oggetto del presente quesito, in quanto detto pagamento concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l'assistenza sanitaria".
"Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione".Risorse
Fonte: Direzione Centrale Normativa - Agenzia delle Entrate
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