Il primo articolo della legge, che sostituisce il 416-ter, ci dice in pratica che si rischiano da 4 a 10 anni di carcere se si viene "beccati" a racimolare voti per un dato partito o un dato politico, in cambio di soldi ma anche di altre forme di beni, oggetti e servizi. Non serve che vi sia per forza una "transazione" completa tra voti e beni, basta anche solo la promessa per essere incriminati.
Rispetto al passato, ora, viene punito anche il singolo elettore e non solo l'associazione. Mentre, la critica avanzata da alcuni parlamentari si è diretta verso la riduzione della pena, che inizialmente doveva essere da 7 a 12 anni di reclusione.
Il secondo articolo non fa altro che comunicare l'entrata in vigore della legge, ossia, come al solito, il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge sul Voto di scambio |
Vanno bene le leggi, le regole, i controlli. Tuttavia, l'unica soluzione per uscire da questo circolo vizioso è una rivoluzione, sì, ma culturale e civica, nulla a che vedere con la violenza. Il limite di questa soluzione, però, è che richiede anni, decenni, per poter radicare negli italiani un nuovo stile di comportamento.
07 / 05 / 2014
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