Vediamo di cosa si tratta.
Dal prossimo primo ottobre (2014) sarà obbligatorio l'utilizzo dell'F24 online, quello cosiddetto "telematico". La nuova norma riguarda le transizioni, i pagamenti, che superano la quota dei 1000 euro, a saldo zero o che riguardano "crediti in compensazione con saldo superiore a zero" (Dl n. 66 del 2014).
Nella circolare 27/E, da pochi giorni divulgata, vengono chiarite le modalità da seguire per la presentazione online della delega di versamento. Sono inoltre elencate le situazioni in cui si rende ancora necessario l'invio cartaceo del documento F24.
Attenzione, però, l'obbligo vale solo per il modello F24 e non per i metodi di versamento alternativi, quali il bonifico o il pagamento diretto in Tesoreria.
Saldo pari a zero
Le risorse da utilizzare per il pagamento telematico sono (ricordiamo, dal 1° ottobre): F24web, F24online oppure delegando un intermediario.
Crediti compensazione saldo superiore a zero o saldo sopra i 1000 euro
I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, tramite Agenzia delle Entrate o servizi di internet banking, gestiti da istituti bancari, Poste Italiane, Agenti di riscossione ed altri convenzionati.
Chi può ancora utilizzare l'F24 cartaceo?
Chi non ha la partita Iva potrà continuare, anche dopo il primo ottobre, ad utilizzare il vecchio F24 di carta per versamenti al di sotto dei 1000 euro (o dello stesso valore) ad una condizione: non devono esistere crediti in compensazione.
La stessa deroga vale per i modelli F24 già precompilati, anche nel caso in cui l'importo superi i 1000 euro (fermo restando l'assenza di crediti in compensazione).
Altre possibilità di utilizzo, per l'F24 cartaceo: fino al termine dell'anno 2014 (31 dicembre) nel caso in cui vi siano pagamenti a rate in corso di svolgimento. Anche qui la deroga vale pure per importi maggiori di 1000 euro e, inoltre, per crediti in compensazione o di saldo pari a zero.
Infine, modello F24 cartaceo accettato per chi è coinvolto da agevolazioni fiscali (crediti di imposta), in compensazione solo tramite agenti di riscossione.
Nel testo della circolare n. 27/E 2014 trovate tutti i chiarimenti possibili.
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