Il pagamento elettronico è indispensabile per poter poi usufruire della detraibilità Iva e della deducibilità spese carburante.
Maggiori dettagli possono essere reperiti nella Circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate:
Circolare N 8 del 30 aprile 2018.
Per altre informazioni andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e cercare "scheda carburante" o "carburante partita Iva"
Segue precedente articolo
Scheda carburante, non serve pagando con bancomat, carta di credito
09 / 11 / 2012 - L'Agenzia delle Entrate comunica, attraverso una circolare, che chi è intestatario di partita Iva, volendo, può servirsi esclusivamente delle procedure telematiche di registrazione spese per quanto riguarda il carburante (benzina, metano, diesel, gpl...), anziché aggiornare di volta in volta la famosa scheda carburante.
Infatti, con il pagamento tramite bancomat, carta di credito e prepagata, non occorre un'ulteriore "prova scritta". L'importante è che l'intestatario del conto sia lo stesso che poi richiede la detrazione Iva e la deducibilità spese.
Nella rendicontazione movimenti deve essere chiaro il nome dell'esercente (il distributore presso cui si è fatto benzina, gpl, ecc....) e deve apparire la data della transazione.
Altre peculiarità: la carta (bancomat o di credito) può essere utilizzata anche per altre spese differenti dal rifornimento carburante, non dev'essere esclusiva; basta che la singola spesa per carburante sia distinta e non unita ad altre spese di altro genere (ad esempio, non vale se io pago 20 euro di metano e una lattina di una bibita con la stessa operazione di pagamento).
Chi invece paga solo o anche in contanti, deve obbligatoriamente utilizzare la scheda carburante.
Il documento è la circolare 42/E, facilmente reperibile sul sito ufficiale.
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